Lo Statuto Sociale
TITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE
Articolo 1)
E’ costituita ai sensi degli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile un’Associazione Sportiva denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB BERGAMO “L’ALBENZA”.
L’Associazione è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle relative norme regolamentari.
Articolo 2)
L’Associazione ha per scopo, escluso ogni fine di lucro, la gestione dei terreni e degli impianti sportivi per il gioco del golf, posti in comune di Almenno San Bartolomeo (Bergamo) e di proprietà della Società Immobiliare Albenza, nonché l’acquisto o la partecipazione, l’impianto e la gestione di altri terreni, edifici ed attrezzature per l’esercizio, la diffusione, l’incremento del gioco del golf e di altri sport, l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l’attività didattica.
Articolo 3)
L’Associazione ha durata indeterminata ed è apolitica.
Articolo 4)
L’Associazione ha sede presso la Club House dell’Albenza in Comune di Almenno San Bartolomeo (Bergamo), Via Longoni nr. 12.
L’appartenenza all’Associazione comporta per i soci di ogni categoria, l’elezione di domicilio presso la Sede Sociale, agli effetti di qualsiasi rapporto tra socio ed Associazione.
TITOLO II - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 5)
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- da contributi di ammissione e dalle quote annuali sociali;
- da eventuali contributi ed erogazioni da parte dei soci e di terzi;
- da tutti gli altri eventuali proventi che potranno pervenire nello svolgimento della sua attività sportiva.
Articolo 6)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni di cui l’Associazione stessa è proprietaria.
E’ fatto divieto di distribuire in ogni caso ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e in genere proventi delle attività, durante la vita dell’Associazione.
TITOLO III - DEI SOCI - AMMISSIONE, CATEGORIE, QUOTE SOCIALI
Articolo 7)
I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci onorari;
- Soci ordinari;
- Soci feriali;
- Soci feriali - visitatori;
- Soci juniores;
- Soci visitatori.
- Soci onorari a vita sono coloro che per particolari ragioni di benemerenza o meriti speciali vengono dichiarati tali dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- Soci ordinari sono coloro che, compiuti i 25 anni, sono ammessi a far parte dell’Associazione (secondo le norme di cui al successivo articolo 8).
- Soci feriali sono coloro che possono usufruire delle strutture del Circolo soltanto nei giorni feriali (da martedì a venerdì, festività escluse).
- I Soci feriali - visitatori potranno usufruire delle strutture del Circolo, ad esclusione del percorso di gioco e del campo pratica, anche nelle giornate di sabato e festive.
- Soci juniores sono coloro che, ammessi a far parte dell’Associazione, non hanno compiuto i 25 anni di età. I soci juniores sono divisi nelle seguenti sottocategorie: juniores, allievo, cadetto, cadetto pulcino. Viene data facoltà al Consiglio Direttivo di definire i limiti di età di dette categorie.
- Soci visitatori sono coloro che fruiscono dei servizi offerti dal Circolo fatta eccezione per il campo di gioco (percorso). Essi sono ammessi a fruire dei locali e delle pertinenze della Club House.
Articolo 8)
Tutti coloro che intendono associarsi al Club devono presentare domanda al Consiglio Direttivo: la domanda deve essere redatta su apposito modulo, controfirmato da due soci presentatori. Le domande presentate da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età devono essere controfirmate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
I soci appartenenti alla categoria “juniores” nell’anno sociale durante il quale compiono il 25° anno di età possono chiedere di diventare soci ordinari, con domanda da inoltrarsi al Consiglio Direttivo il quale, nel caso di decisione favorevole, provvede al loro passaggio alla nuova categoria, senza alcuna interruzione ed alle altre condizioni previste dal presente Statuto Sociale, compreso l’eventuale pagamento delle quote d’ingresso “una tantum” a fondo perduto, alle condizioni previste nel presente Statuto o nei regolamenti interni, ma senza la necessità di presentazione da parte di altri soci.
Le domande vengono affisse nell’Albo Sociale per la durata di quindici giorni, affinché ciascun socio ne sia edotto e possa fare le sue eventuali osservazioni, dopo di che esse passano all’esame del Consiglio Direttivo che delibera in merito al loro accoglimento o meno a norma dell’art. 24: in ogni caso, però, sempre a schede segrete e con la precisazione che ogni voto contrario annulla due voti favorevoli. Il Consiglio Direttivo può delegare questo suo parere, circa l’esame e l’accettazione o meno delle domande di ammissione al Club, ad apposita commissione di almeno otto soci da esso nominati in via discrezionale, le cui delibere devono essere assunte come precisato nel precedente paragrafo.
Articolo 8 BIS
Hanno diritto di prelazione, per l’ammissione al Club, coloro che risultano iscritti al libro soci della Immobiliare Albenza S.p.a. quali titolari di almeno 100 azioni della medesima Società. L’entità di tale caratura minima, ai fini del diritto di prelazione, può essere variata con delibera dell’Assemblea.
Articolo 8 TER
Le domande di ammissione al Club, presentate da coloro che risultano essere soci titolari di almeno 100 azioni dell’Immobiliare Albenza S.p.a. in data precedente al 15 ottobre 1983, hanno diritto di preferenza rispetto a qualsiasi altra domanda di ammissione. I predetti azionisti verranno ammessi al Club e non avranno l’obbligo di pagamento del contributo “una tantum” a fondo perduto di cui all’art. 10. Ai sensi del presente Statuto sono considerati azionisti della Immobiliare Albenza S.p.A., pur se non ancora iscritti al libro soci della predetta Società, anche coloro che alla data 15 ottobre 1983 risultino essere stati acquirenti o cessionari di almeno 100 azioni della Immobiliare Albenza S.p.a. Faranno fede la data del pagamento, quella del fissato bollato o quella della girata.
Articolo 9)
I soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l’appartenenza all’Associazione, in modo particolare: il diritto di godimento del campo, della sede con i servizi inerenti e di ogni altra proprietà del Club, il diritto di voto alle Assemblee, il diritto di essere eletti alle cariche sociali; il dovere di contribuire alle spese di impianto e, mediante il pagamento della quota annuale, alle spese di esercizio qualora non siano soci onorari, vitalizi o juniores, il dovere di contribuire al pagamento del passivo “pro quota” in caso di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 10)
Coloro che intendono associarsi al Club, devono versare all’atto della loro ammissione, un contributo “una tantum” a fondo perduto.
L’ammontare di detto contributo, viene determinato annualmente dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo ed in funzione della categoria dei soci cui si riferisce.
Sono esclusi dal pagamento della quota “una tantum” a fondo perduto coloro che risultano appartenere alla categoria di cui all’art. 8/ter ed i soci juniores.
Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Articolo 11)
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione il cui ammontare, in funzione della qualifica e categoria dei soci cui si riferisce, viene determinato annualmente dall’Assemblea Generale dei Soci, in sede di approvazione del bilancio (di cui all’art. 24 lettera h).
Detta quota deve essere versata alla sede del Club in Almenno San Bartolomeo in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’Assemblea Ordinaria, a valere per l’anno sociale in corso che ha avuto inizio il 1° gennaio, come specificato nell’articolo successivo.
Articolo 12)
L’anno sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.
I soci ordinari, feriali, juniores e visitatori contraggono, all’atto della loro ammissione, impegno a tempo indeterminato di associazione.
Essi debbono peraltro comunicare le loro eventuali dimissioni, per lettera raccomandata diretta all’Associazione, entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l’anno sociale successivo.
Il socio che non provveda al versamento della quota annuale entro il 31 maggio di ogni anno è considerato moroso, non può più accedere al campo e perde ad ogni effetto la qualifica di socio, fermo il suo debito per la quota insoluta ed il diritto dell’Associazione a ripeterne l’ammontare.
Per i soci che hanno la qualifica di fondatori, fermo l’obbligo di comunicare le eventuali dimissioni da socio giocatore entro il 30 novembre di ogni anno, il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione del diritto a giocare sul campo e dell’esercizio degli altri diritti sociali fino al momento della ripresa del pagamento.
Articolo 13)
I soci possono introdurre nella Club House e nelle relative adiacenze i loro parenti od amici, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo, in relazione anche alla capienza ed alla disponibilità dei locali e dei servizi.
Qualsiasi persona purché presentata da un socio e previa autorizzazione del Presidente o di chi è da lui delegato, può accedere al campo pratica ed alla Club House per seguire un corso di lezioni, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
Articolo 14)
Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione Sportiva, le Commissioni Disciplinari di 1a e 2a istanza.
Capitolo I - DELLA ASSEMBLEA
Articolo 15)
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione e tutti i soci rimangono obbligati dalle deliberazioni prese in sede assembleare, siano intervenuti o meno ed anche se abbiano dissentito.
Articolo 16)
L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l’anno entro il 31 marzo ed in via straordinaria, quando il Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata di tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli iscritti.
Articolo 17)
La convocazione dell’Assemblea, con indicazione dell’ordine del giorno, viene effettuata mediante affissione di avviso all’Albo sociale almeno 15 giorni prima della convocazione e mediante lettera ai soci, da inviarsi almeno 15 giorni prima di tale data.
Articolo 18)
Possono intervenire alle Assemblee tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età, in regola con il versamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio può rappresentare, per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo, non più di altri due soci.
Per le nomine alle cariche sociali viene anche istituito un seggio elettorale.
Articolo 19)
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, trascorsa mezz’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio, e due Scrutatori, scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni assemblea si deve redigere regolare verbale, da inserire in apposito registro, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.
Articolo 20)
Le delibere dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi in proprio o per delega dagli intervenuti soci votanti, salvo quelle previste alla lettera e) dell’articolo 21, per le quali è necessaria la maggioranza di due terzi.
Le votazioni si fanno per alzata di mano od a scrutinio segreto, se questo è richiesto da almeno un quinto dei soci presenti.
La nomina alle cariche sociali deve avvenire a scrutinio segreto.
Articolo 21)
L’Assemblea dei soci è sovrana a deliberare su tutto quanto rappresenta la vita dell’Associazione. In particolare:
- nomina il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, le Commissioni Disciplinari di 1a e 2a istanza;
- delibera circa l’ammontare del contributo d’ingresso e le quote annuali sociali;
- approva annualmente nei termini di cui all’art. 16 il rendiconto economico – finanziario consuntivo e preventivo;
- delibera su ogni altra questione e problema che vengano sottoposti al suo esame;
- delibera su eventuali modifiche da introdurre nel presente Statuto, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e conseguente modalità della sua liquidazione, nonché sulla destinazione dell’eventuale attivo a finalità sportive come previsto dall’art. 37.
Capitolo II - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 22)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da otto a dieci membri eletti separatamente dall’Assemblea fra i soci. Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio designa tra i suoi componenti due Vice Presidenti e un Tesoriere e nomina un Segretario, anche non socio.
Il Consiglio può completarsi con la nomina a Consigliere di altri soci e salvo ratifica da parte della prima Assemblea, qualora uno o più dei membri venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica.
La perdita della qualifica di socio provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica sociale.
E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione Sportiva Dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Articolo 23)
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all’anno ed in via straordinaria quando questo è richiesto con motivazione scritta al Presidente da almeno cinque suoi membri.
Le deliberazioni sono valide quando siano presenti, oltre al Presidente o chi ne fa le veci, almeno cinque Consiglieri; esse sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente.
Articolo 24)
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione e amministrazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto all’Assemblea dei soci. Esso può delegare di volta in volta parte dei propri poteri a taluno dei suoi membri o a terzi.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
- delibera e decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, come già precisato all’art. 8;
- provvede al normale andamento dell’Associazione, alla gestione del suo patrimonio, all’amministrazione, curando gli incassi e autorizzando, con mandato al Presidente o a chi ne fa le veci, le spese entro l’importo di 10.000 Euro; per le modifiche della predetta cifra è sufficiente una deliberazione del Consiglio Direttivo;
- stipula, risolve e modifica qualsiasi contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
- provvede all’assunzione del personale, fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi;
- stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l’uso e l’esercizio degli impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell’anno sociale, nonché le delimitazioni delle aree per l’esercizio del gioco;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento dei servizi della sede sociale e dei regolamenti interni;
- deferisce alla Commissione Disciplinare di 1° e 2° istanza tutti i casi di indisciplina, d’inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento morale, sociale e sportivo degli associati;
- compila annualmente il rendiconto economico – finanziario consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci di cui all’art. 16;
- nomina i membri della Commissione Sportiva e designa il Presidente della stessa;
- propone i soci onorari vitalizi;
- è nelle insindacabili prerogative del Consiglio Direttivo di indicare ogni anno le persone che intende considerare ospiti annuali.
Articolo 25)
Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale steso nell’apposito libro del Segretario che interviene alle sedute.
Capitolo III - DEL PRESIDENTE
Articolo 26)
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma sociale; è data allo stesso espressa facoltà di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori.
Il Presidente ha il potere-dovere di deferire ai Giudici di 1a istanza della Federazione Italiana Golf, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Federale, tutti i casi di indisciplina e di scorretto comportamento sportivo dei soci del Circolo che siano tesserati federali.
Articolo 27)
I due Vice Presidenti sostituiscono, in ordine di anzianità, il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, coi medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali vengono espressamente delegati.
Articolo 28)
In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati.
Capitolo IV - DELLA COMMISSIONE SPORTIVA
Articolo 29)
L’attività sportiva dell’Associazione è organizzata da un’apposita Commissione Sportiva composta da cinque a sette membri nominati dal Consiglio Direttivo e presieduta da uno di essi. Tali membri vanno scelti tra i soci ordinari e juniores. Essa dura in carica un anno e può essere riconfermata.
La Commissione Sportiva delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei membri, questo può essere sostituito con provvedimento del Consiglio Direttivo.
Articolo 30)
La Commissione Sportiva:
- sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda golfistica, per la compilazione del calendario gare e per l’uso e le eventuali modifiche degli impianti sportivi;
- provvede alla formazione delle squadre rappresentative del Club;
- controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
- fissa e modifica gli hcp dei giocatori;
- vigila sul regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva con facoltà di ammonimento scritto;
- ove ravvisi una violazione attinente alle regole del golf, dovunque commessa da chiunque nell'ambito dell'attività sportiva svolta all'interno della struttura del Circolo, che potrebbe dare avvio ad un’azione disciplinare, è tenuta, dandone immediata informazione al Presidente, a segnalare il caso al giudice federale.
Capitolo V - DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 31)
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti da scegliere tra i soci. Esso dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Nel caso in cui un membro effettivo venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, gli subentra il supplente più anziano di età, fino alla scadenza del mandato.
Articolo 32)
I Revisori assistono alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, controllano la contabilità dell’Associazione, procedono alla revisione dei rendiconti. Di tutto questo rendono edotti i soci, presentando una loro relazione all’Assemblea annuale.
Capitolo VI - DELLE COMMISSIONI DISCIPLINARI
Articolo 33)
La Commissione Disciplinare di 1a istanza è composta da tre membri effettivi, che designano tra loro un Presidente, e da due supplenti, nominati dall’Assemblea tra i Soci dell’Associazione che abbiano compiuto i quaranta anni d’età, che siano soci da almeno cinque anni e che non rivestano altre cariche sociali.
Dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
La Commissione è competente a decidere, giudicando ex bono ed aequo, qualunque controversia concernente la vita sociale, che dovesse insorgere tra soci o tra soci e l’Associazione. E’ inoltre competente a decidere tutti i casi d’indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento degli associati.
Può deliberare le seguente sanzioni:
- ammonizione;
- censura;
- sospensione temporanea da una o più attività del Circolo;
- espulsione.
Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare, entro venti giorni dalla sua notificazione, ricorso alla Commissione di Disciplina di 2a istanza. In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione di 1a istanza rimangono sospesi se la Commissione di 1a istanza non li ha dichiarati provvisoriamente esecutivi.
Articolo 34)
La Commissione Disciplinare di 2a istanza è costituita da tre membri effettivi che designano tra di loro un Presidente, e da due supplenti nominati dall’Assemblea tra i soci ordinari dell'Associazione che abbiano compiuto i quarantacinque anni di età, che siano soci da almeno cinque anni e che non rivestano altre cariche sociali. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
La Commissione di Disciplina di 2a istanza è competente a decidere in via definitiva, applicando le norme processuali di cui al 6° e 7° comma del precedente articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione di 1a istanza.
Articolo 35)
Nei procedimenti di cui al presente capitolo gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché socia del Circolo, munita di delega scritta, che non rivesta cariche sociali.
Articolo 36)
Nei procedimenti a carico degli associati l’intervento della Commissione Disciplinare di 1a istanza rimane precluso quando sia attivato l’intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf a termini dell’art. 30 dello Statuto Federale, ovvero esista formale richiesta di intervento dell’organo di giustizia federale da parte del socio inquisito al momento dell’avvio del procedimento davanti alla Commissione di Disciplina di 1° grado.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 37)
In caso di scioglimento l’Associazione dovrà devolvere il patrimonio ai fini sportivi.
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’assemblea convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all’art. 17, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 di tutti i soci aventi diritto al voto.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà anche provvedere alla nomina di un Liquidatore o di un Collegio di Liquidatori, con il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, fermo restando l’obbligo di devolvere il patrimonio ai fini sportivi.
Articolo 38)
L’Associazione aderisce con tutti i suoi componenti alla Federazione Italiana Golf dalla quale ha accettato lo statuto ed il regolamento organico.
Articolo 39)
Per tutto quanto non contemplato in questo Statuto, valgono le norme consuetudinarie di legge e della Federazione Italiana Golf.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci all’atto della costituzione dell’Associazione a rogito Notaio dr. Antonio Leidi di Bergamo in data 14 dicembre 1960 rep. n. 27234/3023; modificato con Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 1983 a rogito Notaio dr. Paolo Marinelli di Bergamo rep. n. 452491/11054; con Assemblea Straordinaria del 29 ottobre 1988 a rogito Notaio dr. Franco Schiantarelli di Bergamo rep. n. 27234/3023 e con Assemblea Straordinaria del 22 ottobre 1994 a rogito Notaio dr. Franco Schiantarelli di Bergamo rep. n. 72500/8717; con Assemblea Straordinaria del 20 giugno 1998 a rogito Notaio dr. Paolo Marinelli di Bergamo rep. n. 528389/23823; con Assemblea Straordinaria del 27 ottobre 2001 a rogito Notaio dr. Franco Schiantarelli di Bergamo rep. n. 91594/13937 e con Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2004 a rogito Notaio dr. Franco Schiantarelli di Bergamo rep. n. 100080/16576 e con Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2011 a rogito Notaio dr. Mauro Ruggiero di Almenno San Salvatore rep. n. 75.215/17.514.